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http://www.enci.it/libro-genealogico/il-ce...logico-pedigree Riporto un tratto mooolto importante (a mio avviso). "Un cane sprovvisto di pedigree emanato dall’ENCI non può essere considerato un “cane di razza”, anche se morfologicamente simile e non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali (esposizioni, prove di lavoro, ecc). Sarà inoltre ben difficile che un allevatore accetti di accoppiare il proprio cane con un soggetto di cui si sa poco e su cui non si hanno notizie verificabili circa la corretta selezione e le origini. I cuccioli eventualmente prodotti non possono inoltre essere automaticamente iscritti al Libro genealogico.
Le tariffe previste per ottenere il pedigree sono riportate in chiaro sul sito ufficiale dell’ENCI (www.enci.it) e non sono certamente elevate. Diffidate dunque di chi vende un cucciolo di razza senza pedigree o con un notevole rincaro se volete il certificato, perché un allevatore serio lo considera parte integrante del prezzo del cucciolo.
Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992." Più chiaro di così non è neanche un cristallo! Non siamo noi i pazzi che lo diciamo! È l'ENCI (ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA) che lo dice! Siamo tutti folli? Giudicate voi
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Non è solo l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana che lo dice ma la legge.
Parere Ministero della Salute sul cane di razza Importante precisazione del Direttore Generale del Ministero della Salute, Dr. Silvio Borrello, in merito alla definizione del cane di razza.
Presso la scrivente Direzione Generale è pervenuta una richiesta di parere in merito all’oggetto da parte del Servizio Veterinario di Rovigo e ritenendo utile la condivisione di tali informazioni si inoltra la presente risposta a tutti i Servizi regionali e provinciali, con preghiera di diffusione. Il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 529 recante “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” trova applicazione anche con gli animali d’affezione, per cui la commercializzazione di soggetti di origine nazionale e comunitaria definiti o dichiarati di razza è possibile esclusivamente previa apposita certificazione genealogica (pedigree), rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico.
Inoltre si precisa che la riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non sono vietate, è tuttavia necessario che gli animali siano chiaramente definiti “incrocio, meticcio o simil…” riportando l’indicazione della razza fenotipicamente prevalente; a tal proposito sarebbe opportuno che le banche dati regionali potessero consentire la registrazione di tali elementi.
IL DIRETTORE GENERALE Dr. Silvio Borrello * * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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